La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell’articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto nella misura del 30 per cento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: a decorrere dal 2007, infatti, l'addizionale comunale è dovuta in acconto nell'anno di riferimento e a saldo nell'anno successivo, applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote di riferimento. L' acconto viene fissato nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota fissata dal Comune per l'anno precedente (Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 art.8 comma 2). Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. Per i redditi diversi dal lavoro dipendente o assimilato, il calcolo ed il pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, direttamente al Comune competente.